Si rende noto che a seguito dell’approvazione del PUC è possibile presentare, tra le altre, le istanze per il cambio di destinazione d’uso.
A tal proposito, questo Ufficio intende fornire i seguenti chiarimenti:
- i cambi di destinazione d’uso tra diverse categorie funzionali, ossia quelli definiti “urbanisticamente rilevanti”, sono subordinati al rilascio di Permesso di Costruire e non sono ammesse istanze di parte (SCIA art. 22, SCIA art. 23 e simili);
- preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessario che il tecnico redattore della pratica compia una completa istruttoria finalizzata a valutare l’ammissibilità o meno dell’intervento alla luce:
1) delle norme di attuazione del PUC (Tav. R.2)
2) della Relazione Generale del PUC (Tav. R.1), nella quale sono contenuti il calcolo del fabbisogno abitativo e i criteri che hanno consentito di giungere al numero complessivo dei nuovi vani a trasformarsi, attraverso la riconversione di vani esistenti non residenziali: occorre dimostrare l’effettivo soddisfacimento del fabbisogno derivante dall’essere possessore di vani malsani e fatiscenti oppure dall’occupare un alloggio sovraffollato;
3) delle norme, cartografie e zonizzazione del PSAI.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Loredana Tarallo